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D.Lvo 19/12/2002 n. 297-Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 della citata Legge n. 144 del 1999, si veda la nota al titolo. -Il Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998. - Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata Legge n. 144 del 1999, č il seguente: "5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puō emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalitā di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2.". - Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59) č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001. - Il Decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori ed art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. Modalitā di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) č pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001. - Il Decreto ministeriale del 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. - Il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali), č il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali e Conferenza unificata) 1. La Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali č unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunitā montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali č presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresė il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanitā, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunitā ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le cittā individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchč rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali č convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessitā o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UN- CEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 č convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non č conferito, dal Ministro dell'interno.". Note all'art. 1: -Per il citato Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse. - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera e), del citato Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, č il seguente: "1. L'organizzazione amministrativa e le modalitā di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente Decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con Legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego ;". Art. 2. 1. Dopo l'articolo 1 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, č inserito il seguente: "Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). 1. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro. 2. Fino alla adozione del Decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. 3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, č disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente Decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.". Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 1 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, č stato introdotto dall'art. 1 del presente Decreto. -Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001 si vedano i riferimenti normativi alle premesse. -Il testo dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 (Riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo) č il seguente: "Art. 1. - Il collocamento alle altrui dipendenze degli orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della Legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive, č stabilito su base nazionale. A tal fine č istituito un ufficio speciale con sede in Roma e proprie sezioni in Milano, Napoli e Palermo.". - Il testo dell'art. 6, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilitā, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunitā europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) č il seguente: "Art. 6 (Lista di mobilitā e compiti della Commissione regionale per l'impiego). 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilitā, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalitā, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilitā al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.". - Il testo dell'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) č il seguente: "Art. 8 (Elenchi e graduatorie). 1. Le persone di cui al comma 1, dell'art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacitā lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente Legge, annota in una apposita scheda le capacitā lavorative, le abilitā, le competenze e le inclinazioni, nonchč la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. Presso gli uffici competenti č istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacitā lavorativa. 3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni. 4. Le regioni definiscono le modalitā di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 4. 5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.". -Il testo dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitā di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), č il seguente: "2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestā regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Art. 3. 1. All'articolo 2 del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivitā lavorativa precedentemente svolta, nonchč l'immediata disponibilitā allo svolgimento di attivitā lavorativa. 3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. 4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione č effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalitā |
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